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Decreto Sostegni, le misure per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio: dal superamento dei Codici Ateco al Contributo a Fondo Perduto

NewsPubblicato il 23 marzo 2021

Fisascat Cisl: accolte molte nostre richieste ma aiuti ancora lontani dalle necessità della categoria

Roma, 23 marzo 2021 – Il Decreto Sostegni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore dal 23 marzo 2021, prevede alcune misure che interessano la categoria degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio. Il provvedimento ha accolto alcune delle richieste del Sindacato e della Fisascat Cisl in particolare sul superamento dei Codici Ateco e del discriminatorio sistema di calcolo della perdita subita basato esclusivamente sul differenziale delle fatture emesse ad aprile del 2019 e ad aprile del 2020. Tra le misure del Dl Sostegni il contributo a Fondo Perduto che spetta agli Agenti e ai Rappresentanti di Commercio con la sola esclusione di coloro che hanno cessato o iniziato l'attività alla data di entrata in vigore del decreto. La federazione cislina è consapevole che gli importi di sostegno per la categoria sono ben lontani dall'essere veramente d'aiuto e dalle necessità del settore sul quale hanno gravemente impattato la crisi pandemica e le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro, applicato solo ai debiti affidati alle agenzie di riscossione tra il 2000 ed il 2010, e per contribuenti con redditi fino a 30.000 euro, darà ossigeno a pochissimi agenti di commercio, per i quali sarebbe stata più utile un'abolizione temporanea di alcune spese.

Condizioniper l'accesso al Contributo a Fondo Perduto

Non bisogna aver avuto compensi e ricavi relativi nel periodo d'imposta 2019superiori a 10 milioni di euro.L'ammontare medio mensiledel fatturato e dei corrispettividel 2020deve essere inferiore almenodel 30%rispetto all'ammontaremedio mensiledel fatturato e dei corrispettividel 2019. Per gli agenti di commercio che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche senza quest'ultimo requisito. Per determinare gli importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Come si calcola

Alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 si applicano queste percentuali:

1- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

2- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

3- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

4- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

5- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L'importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro edinferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio

  • € 60.000,00 euro di fatturato e corrispettivi nel 2019
  • € 15.000,00 euro di fatturato e corrispettivi nel 2020

Media mensile del 2019: € 60.000,00 :12= € 5.000,00

Media mensile del 2020: € 15.000,00 :12 = € 1.250,00

Differenza = € 3.750,00

Avendo un fatturato inferiore a € 100.000,00 si applica la percenutale del 60% sulla differenza quindi: 3.750,00 x 60% = € 2.250,00

Quando e come fare domanda

La domanda si farà esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate, come per i precedenti ristori, con l'indicazione dei requisiti richiesti. Onde evitare spiacevoli errori, vi invitiamo a presentare la domanda con l'assistenza del vostro commercialista, fermo restando che potrete farla anche autonomamente, seguendo le istruzioni che verranno pubblicate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione della stessa sono definiti con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che dovrebbe uscire nei prossimi giorni.

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