
Fisco: agenti di commercio, positivo l’incontro con il viceministro Leo
In previsione della Legge di Bilancio, valutata la possibilità di innalzare il tetto di deducibilità dell’auto per gli agenti e rappresentanti di commercio invariato dal 1997
Comiati: «Servono misure strutturali per tutelare il reddito degli agenti e dei rappresentanti di commercio e riconoscere la mobilità come componente essenziale dell’attività professionale»

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Roma, 3 gennaio 2024 - Dal 1° gennaio 2024 è possibile chiedere, per chi ne ha diritto, una nuova prestazione alla Fondazione Enasarco. La rendita contributiva nasce dall’esigenza di riconoscere qualcosa anche a coloro che non raggiungono i 20 anni di contributi. Purtroppo, per questioni di bilancio, è stato possibile riconoscere questa prestazione solo a coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2012. Allargarla a tutti significava mettere a rischio la stabilità della Fondazione e le future pensioni degli agenti di commercio. Qui di seguito riportiamo la breve guida predisposta da Enasarco ricordando che gli iscritti Fisascat Cisl possono presentare la richiesta gratuitamente presso i Patronati Inas Cisl https://www.inas.it/trova-
Che cos’è la rendita contributiva?
La rendita contributiva è un trattamento pensionistico, destinato agli iscritti che non hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata.
Tipologie
La rendita contributiva può essere:
• ordinaria
• reversibile
• indiretta
• supplemento di rendita.
Requisiti
Per ottenere la rendita ordinaria, è necessario possedere i seguenti requisiti:
• essere iscritti alla Fondazione dal 1° gennaio 2012;
• avere compiuto 67 anni di età;
• avere almeno 5 anni di anzianità contributiva.
N.B: Gli agenti iscritti prima dell’1/1/2012 non hanno diritto alla prestazione. Eventuali casi dubbi, da segnalare all’indirizzo pec protocollo@pec.enasarco.it, saranno valutati dalla Fondazione dopo i necessari approfondimenti amministrativi.
Reversibilità
I superstiti dell’agente potranno richiedere le seguenti tipologie di rendita contributiva:
• reversibile, se l’agente deceduto era già titolare di rendita contributiva;
• indiretta, se l’agente deceduto non era titolare di rendita contributiva. In questo caso, l’agente al momento del decesso doveva essere iscritto alla Fondazione dal 1° gennaio 2012, aver compiuto 67 anni di età e avere almeno 5 anni di anzianità contributiva.
Supplemento
Per ottenere il supplemento di rendita, è necessario possedere i seguenti requisiti:
• aver compiuto il 72° anno d’età;
• essere titolare di rendita contributiva da almeno 5 anni.
Info utili
Gli agenti titolari di rendita contributiva non possono:
• essere ammessi al versamento dei contributi volontari;
• trasformare la rendita contributiva in pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata;
• trasformare la pensione di invalidità e inabilità in rendita contributiva.
Decorrenza
La rendita contributiva è erogata dal 1° gennaio 2024. Il pagamento decorre dal mese successivo a quello del conseguimento del diritto. A cura delle sedi Fisascat Cisl di Belluno e Treviso e della Fisascat Cisl del Friuli Venezia Giulia.
Calcolo
La rendita viene calcolata con il metodo contributivo ed è ridotta in misura del 2% per ciascuno dei punti mancanti al raggiungimento della “quota 92”.
Modalità di pagamento
La rendita contributiva è erogata bimestralmente dalla Fondazione ed è corrisposta tramite accredito su conto corrente bancario o postale. Per maggiori informazioni, gli iscritti Fisascat Cisl possono contattarci al 3358006248.

Roma, 1° settembre 2023 – A far data dal 1° settembre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, le famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato, nel periodo 01/09/2022 – 31/07/2023, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute), possono chiedere un contributo in presenza di determinati requisiti: https://www.enasarco.it/guida/contributo-per-asili-nido-2023/.
Sempre dal 1° di settembre e fino al 31 dicembre 2023, le famiglie degli agenti con figli che frequentano scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado e università, possono chiedere la prestazione che la Fondazione eroga a titolo di sussidio scolastico con i requisiti ed i modi indicati nella specifica pagina del sito della Fondazione Enasarco: https://www.enasarco.it/guida/bonus-scolastico-2023/.

Roma, 4 agosto 2023 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha deliberato che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura (definitiva) pari al 1,6% dal 1° gennaio 2023 e 1,3% dal 1° gennaio 2024. L’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) comma 309.

Roma, 4 agosto 2023 - In tutti i contratti di agenzia, anche in quelli che prepariamo noi per i nostri iscritti, viene inserito un articolo relativo alle clausole risolutive espresse. L’articolo principale che regola queste clausole è il 2119 del Codice Civile che così recita:
“Art. 2119 - Recesso per giusta causa - Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.
Molto spesso si assiste ad un abuso delle clausole risolutive espresse da parte di alcune case mandanti. Queste ultime, infatti, cercano di inserire motivi di giusta causa che, in realtà, non lo sono o che necessitano di approfondimenti affinché possano essere considerati come tali. In molti casi, il verificarsi del fatto indicato nell’articolo dedicato alle clausole risolutive espresse non giustifica, di per sé, il recesso in tronco dell’impresa preponente.
Il caso più eclatante, e sul quale la Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni, è il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita, obbligo abbastanza frequente in molti contratti di agenzia. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che “il recesso senza preavviso dell’impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria” pertanto “in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell’articolo 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e della gravità della condotta”.
In sostanza, se le aziende risolvono il contratto di agenzia invocando una giusta causa, il consiglio è di far verificare il caso ai nostri esperti, per capire se quel motivo indicato nella disdetta è valido o è contestabile.
La regola più importante per chi vuole svolgere l’attività di agente di commercio in modo professionale è far leggere a personale esperto i contratti di agenzia prima di firmarli. Se è vero che alcune clausole sono contestabili, è altrettanto vero che, per farlo, spesso bisogna ricorrere ad interventi di varia natura per dimostrare le proprie ragioni, con un aumento di tempi e costi per avere quanto dovuto.
Al contrario, se in fase di trattativa per la firma del contratto iniziamo a far togliere determinate clausole, con molta probabilità non dovremo ricorrere a nessun tipo di intervento. L’Agente di Commercio del futuro, ossia quello che sopravviverà al cambiamento in corso, è quello che saprà dire anche dei “no” e ricorderà alle case mandanti che i contratti di agenzia si fanno in due!
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