Salta al contenuto principale
news

Agenti e Rappresentanti di Commercio e Consulenti Finanziari, caro carburanti: le associazioni di rappresentanza chiedono al Governo un credito d’imposta del 20%

Dell’Orefice: «Riconoscere alle due categorie il principio di equità già applicato ad altri comparti produttivi»

21 aprile 2026
news

Agenti di Commercio imprese artigiane, siglato l’accordo di rivalutazione del FIRR

Fisascat Cisl/Usarci: «Primo risultato concreto e segnale importante di responsabilità delle parti, ora proseguire con determinazione nel rinnovo complessivo dell’AEC»

12 febbraio 2026
news

Massimali e minimali Enasarco 2026

Roma, 09 febbraio 2026 - La Fondazione Enasarco ha pubblicato i massimali e minimali per l'anno 2026: Agente plurimanda...

09 febbraio 2026

Notizie

enasarco24
news

Rendita Contributiva Enasarco

Roma, 3 gennaio 2024 - Dal 1° gennaio 2024 è possibile chiedere, per chi ne ha diritto, una nuova prestazione alla Fondazione Enasarco. La rendita contributiva nasce dall’esigenza di riconoscere qualcosa anche a coloro che non raggiungono i 20 anni di contributi. Purtroppo, per questioni di bilancio, è stato possibile riconoscere questa prestazione solo a coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2012. Allargarla a tutti significava mettere a rischio la stabilità della Fondazione e le future pensioni degli agenti di commercio. Qui di seguito riportiamo la breve guida predisposta da Enasarco ricordando che gli iscritti Fisascat Cisl possono presentare la richiesta gratuitamente presso i Patronati Inas Cisl https://www.inas.it/trova-sede/.

Che cos’è la rendita contributiva?

La rendita contributiva è un trattamento pensionistico, destinato agli iscritti che non hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata.

Tipologie

La rendita contributiva può essere:

• ordinaria

• reversibile

• indiretta

• supplemento di rendita.

Requisiti

Per ottenere la rendita ordinaria, è necessario possedere i seguenti requisiti:

• essere iscritti alla Fondazione dal 1° gennaio 2012;

• avere compiuto 67 anni di età;

• avere almeno 5 anni di anzianità contributiva.

N.B: Gli agenti iscritti prima dell’1/1/2012 non hanno diritto alla prestazione. Eventuali casi dubbi, da segnalare all’indirizzo pec protocollo@pec.enasarco.it, saranno valutati dalla Fondazione dopo i necessari approfondimenti amministrativi.

Reversibilità

I superstiti dell’agente potranno richiedere le seguenti tipologie di rendita contributiva:

• reversibile, se l’agente deceduto era già titolare di rendita contributiva;

• indiretta, se l’agente deceduto non era titolare di rendita contributiva. In questo caso, l’agente al momento del decesso doveva essere iscritto alla Fondazione dal 1° gennaio 2012, aver compiuto 67 anni di età e avere almeno 5 anni di anzianità contributiva.

Supplemento

Per ottenere il supplemento di rendita, è necessario possedere i seguenti requisiti:

• aver compiuto il 72° anno d’età;

• essere titolare di rendita contributiva da almeno 5 anni.

Info utili

Gli agenti titolari di rendita contributiva non possono:

• essere ammessi al versamento dei contributi volontari;

• trasformare la rendita contributiva in pensione di vecchiaia ordinaria o anticipata;

• trasformare la pensione di invalidità e inabilità in rendita contributiva.

Decorrenza

La rendita contributiva è erogata dal 1° gennaio 2024. Il pagamento decorre dal mese successivo a quello del conseguimento del diritto. A cura delle sedi Fisascat Cisl di Belluno e Treviso e della Fisascat Cisl del Friuli Venezia Giulia.

Calcolo

La rendita viene calcolata con il metodo contributivo ed è ridotta in misura del 2% per ciascuno dei punti mancanti al raggiungimento della “quota 92”.

Modalità di pagamento

La rendita contributiva è erogata bimestralmente dalla Fondazione ed è corrisposta tramite accredito su conto corrente bancario o postale. Per maggiori informazioni, gli iscritti Fisascat Cisl possono contattarci al 3358006248.

09 gennaio 2024
11:54
Leggi
spesescuola
news
06 settembre 2023
09:26
Leggi
contributi-enasarco-2020.jpg
news

Perequazione delle pensioni Enasarco

Roma, 4 agosto 2023 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco ha deliberato che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinata in misura (definitiva) pari al 1,6% dal 1° gennaio 2023 e 1,3% dal 1° gennaio 2024. L’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) comma 309.

06 settembre 2023
09:22
Leggi
firma_recesso
news

Contratto di Agenzia e clausole risolutive espresse, cosa fare in caso di abuso

Roma, 4 agosto 2023 - In tutti i contratti di agenzia, anche in quelli che prepariamo noi per i nostri iscritti, viene inserito un articolo relativo alle clausole risolutive espresse. L’articolo principale che regola queste clausole è il 2119 del Codice Civile che così recita:

Art. 2119 - Recesso per giusta causa - Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”.

Molto spesso si assiste ad un abuso delle clausole risolutive espresse da parte di alcune case mandanti. Queste ultime, infatti, cercano di inserire motivi di giusta causa che, in realtà, non lo sono o che necessitano di approfondimenti affinché possano essere considerati come tali. In molti casi, il verificarsi del fatto indicato nell’articolo dedicato alle clausole risolutive espresse non giustifica, di per sé, il recesso in tronco dell’impresa preponente.

Il caso più eclatante, e sul quale la Corte di Cassazione è intervenuta in più occasioni, è il mancato raggiungimento di obiettivi di vendita, obbligo abbastanza frequente in molti contratti di agenzia. La Corte di Cassazione ha più volte confermato che “il recesso senza preavviso dell’impresa preponente dal rapporto di agenzia è consentito soltanto nel caso in cui intervenga una causa che ne impedisca la prosecuzione anche provvisoria” pertanto “in caso di ricorso da parte della medesima impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso, a norma dell’articolo 2119 c.c., tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e della gravità della condotta”.

In sostanza, se le aziende risolvono il contratto di agenzia invocando una giusta causa, il consiglio è di far verificare il caso ai nostri esperti, per capire se quel motivo indicato nella disdetta è valido o è contestabile.

La regola più importante per chi vuole svolgere l’attività di agente di commercio in modo professionale è far leggere a personale esperto i contratti di agenzia prima di firmarli. Se è vero che alcune clausole sono contestabili, è altrettanto vero che, per farlo, spesso bisogna ricorrere ad interventi di varia natura per dimostrare le proprie ragioni, con un aumento di tempi e costi per avere quanto dovuto.

Al contrario, se in fase di trattativa per la firma del contratto iniziamo a far togliere determinate clausole, con molta probabilità non dovremo ricorrere a nessun tipo di intervento. L’Agente di Commercio del futuro, ossia quello che sopravviverà al cambiamento in corso, è quello che saprà dire anche dei “no” e ricorderà alle case mandanti che i contratti di agenzia si fanno in due!

06 settembre 2023
09:18
Leggi
Agente_commercio
news

Agenti di Commercio, lavoratori autonomi o dipendenti?

Roma, 21 giugno 2023 – Agenti di Commercio, lavoratori autonomi o dipendenti? Il dubbio spesso sorge per via di alcune clausole all’interno del contratto di agenzia, metodi di pagamento dei compensi attraverso somme fisse mensili, oppure per effetto delle richieste che la casa mandante fa all’agente durante lo svolgimento dell’attività. Ogni caso va analizzato da personale esperto perché, in caso di contenzioso legale, per la corretta qualificazione giuridica del rapporto il giudice dovrà fare, attraverso le prove e/o la documentazione fornite dalle parti in causa, un’analisi delle modalità con le quali la prestazione è stata eseguita.

La giurisprudenza ha stabilito, infatti, che per sostenere l’esistenza di un rapporto subordinato, anziché autonomo, devono sussistere gli elementi di cui all’Articolo 2094 del Codice Civile: “E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. In sostanza, l’agente di commercio dovrà portare le prove in merito all’esistenza di puntuali e costanti direttive da parte del datore di lavoro, oltre alla richiesta di un obbligo di presenza o rispetto di un orario di lavoro. Dovrà altresì dimostrare l’esistenza di controlli costanti sul suo operato, il suo obbligo ad operare per un’unica azienda e l’eventuale utilizzo di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Il pagamento di un compenso fisso mensile, da solo, non è sufficiente per dimostrare l’esistenza di un rapporto subordinato né tantomeno la sola richiesta di rapporti scritti periodici sull’attività svolta, che peraltro sarebbero vietati dall’Accordo Economico Collettivo. Intraprendere un’azione di questo tipo, inoltre, potrebbe avere anche degli svantaggi per l’agente di commercio sotto l’aspetto fiscale; gli agenti di commercio possono dedurre determinate spese legate all’attività, cosa che non è consentita al lavoratore subordinato.

Stessa cosa per la deducibilità dei contributi Enasarco, cosa che verrebbe meno in caso di riconoscimento del lavoro dipendente. un’azione legale per far riconoscere come subordinato un lavoro autonomo può essere quindi molto complessa a livello probatorio e può riservare amare sorprese a livello fiscale.

27 giugno 2023
15:21
Leggi
chiusura
news

Cessazione definitiva dell’attività commerciale, le indicazioni INPS per l’accesso all’indennizzo 2023

Roma, 24 maggio 2023 - Con un recente comunicato l’Inps ha fornito le indicazioni che riguardano l’erogazione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale per l’anno 2023. Si tratta di una prestazione economica concessa anche agli agenti di commercio che cessano di lavorare senza aver ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’indennizzo spetta ai soggetti che:

  • abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale, richiedendo la cancellazione dal registro di appartenenza presso la Camera di Commercio o dal Repertorio Economico e Amministrativo (REA);
  • al momento della domanda di indennizzo abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, oppure almeno 57 anni, se donne;
  • al momento della cessazione dell’attività per la quale è richiesto l’indennizzo, risultino iscritti da almeno cinque anni nella Gestione speciale commercianti.

La concessione dell’indennizzo non è compatibile con la pensione di vecchiaia, ma lo è con gli altri trattamenti pensionistici diretti. L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo, pertanto, se si riprende una qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma, si è tenuti a comunicarlo all’INPS entro 30 giorni; l’indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo alla ripresa dell’attività.

L’importo dell’indennizzo è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione speciale commercianti (Attualmente pari ad € 563,73). L’indennizzo è assoggettato a tassazione con le stesse modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, non è previsto il pagamento di interessi legali, né la rivalutazione monetaria, né l'applicazione di trattenute sindacali e/o l'erogazione di trattamenti di famiglia.

L’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se, a quella data, risultano perfezionati tutti i requisiti richiesti e il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa. L’indennizzo viene erogato fino a tutto il mese di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione commercianti.

L’Inps ha dato il via libera alle sedi periferiche per procedere con la liquidazione delle domande di indennizzo pervenute dal 1° dicembre 2022 al 30 aprile 2023. Per quanto riguarda la lavorazione delle domande presentate a partire dal 1° maggio 2023, l’Inps si riserva di verificare la capienza degli stanziamenti; l’indennizzo viene finanziato dagli iscritti alla Gestione Speciale dei Commercianti tramite il versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva a favore del “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale”.

Gli iscritti alla Fisascat Cisl possono presentare gratuitamente la domanda rivolgendosi al Patronato INAS.

27 giugno 2023
15:16
Leggi
NOTIZIARIO SETTIMANALE

Resta aggiornato.
Segui TGLab

Il notiziario video settimanale che approfondisce i temi del terziario, turismo e servizi. Non perdere le ultime notizie video.

Vai all'archivio
Logo Progetto TerziarioLogo Lab TerziarioLogo TGLabLogo INASLogo SAFLogo Fondazione Enasarco