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Roma, 27 gennaio 2022 – In molti Contratti di Agenzia, ma non in tutti, è prevista la tanto discussa clausola che “obbliga” ogni anno l’Agente di Commercio a raggiungere un determinato obiettivo di fatturato, solitamente superiore a quello dell’anno precedente, comunicato nel migliore dei casi ad inizio anno. Tale obiettivo andrebbe concordato ma, nella realtà, quasi sempre viene imposto unilateralmente dalla Casa Mandante.
Molto spesso inoltre gli obiettivi sono frutto di valutazioni elaborate sulla base di parametri che non tengono conto delle criticità del mercato, ma di auspici di crescita di qualche responsabile commerciale.
Numerose sentenze hanno stabilito che la clausola risolutiva espressa, legata al raggiungimento di un obiettivo, è valida.
Tuttavia è necessario analizzare il caso specifico per valutare se il risultato richiesto dalla mandante sia effettivamente raggiungibile e se il mancato raggiungimento dello stesso sia imputabile esclusivamente, o in gran parte, al modo di operare dell’Agente di Commercio.
Nella pratica, se non si raggiunge l’obiettivo, il Contratto di Agenzia viene disdettato senza preavviso e senza alcuna indennità di fine rapporto, ad esclusione del Firr.
Come contrastare con azioni mirate gli effetti di queste clausole? Ecco il Vademecum Fisascat Cisl:
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