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Minimali e massimali per l'anno 2021

NewsPubblicato il 01 marzo 2021

In questi giorni Enasarco ha comunicato i minimali e massimali per l'anno 2021.
Con l'occasione, abbiamo pensato di fare un breve riepilogo sulla contribuzione Enasarco per l'anno in corso.
Il contributo previdenziale Enasarco si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del rapporto di agenzia.
Il versamento contributivo, tenendo conto del limite di un minimale e un massimale annuo, viene effettuato integralmente dall'impresa preponente.
Le aliquote contributive Enasarco per il 2021 sono uguali a quelle del 2020 ossia 8.5% a carico dell'agente e 8.5% a carico della preponente, per un totale del 17%.
Nel caso di agenti operanti come società di capitali è dovuto il contributo al Fondo Assistenza, la cui aliquota rimane al 4%, di cui 1% a carico dell'agenzia e 3% a carico della preponente.
I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Per il 2021 restano inalterati rispetto al 2020:
Agente plurimandatario
· Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro).
· Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro (107,75 euro a trimestre).
Agente monomandatario
· Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.548,91 euro).
· Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro (215,25 euro a trimestre).

Vi ricordiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2021 è prevista l'aliquota agevolata per i giovani agenti di commercio che operano in forma individuale.
Questo regime contributivo agevolato è previsto per gli agenti che, nel triennio 2021-2023, vengono iscritti per la prima volta alla Fondazione o, essendo già stati iscritti, si vedano conferire almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento di tale nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre tre anni.
L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione ovvero dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell'attività, a condizione che l'agente abbia un'età minore o uguale a trent'anni alla data di conferimento di ciascun incarico.
Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di tre anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell'attività.
A queste condizioni è possibile avere una riduzione dell'aliquota contributiva di 6 punti percentuali per l'anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività, di 8 punti percentuali per il secondo anno e di 10 punti percentuali per il terzo anno. Il minimale contributivo annuo, inoltre, è ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari.

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