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DL Sostegni. Agenti e Rappresentanti di Commercio, Sindacati: modificare il sistema di calcolo dei contributi a fondo perduto

NewsPubblicato il 15 aprile 2021

Guarini (Fisascat Cisl): «Rapportare il sostegno economico alla reale perdita di fatturato subita dalla categoria»

Roma, 15 aprile 2021 – Modificare il sistema di calcolo dei contributi a fondo perduto destinati agli agenti e ai rappresentanti di commercio, in attività finanziaria e ai collaboratori, categoria di lavoratori che ha particolarmente subìto gli effetti della chiusura delle attività e delle limitazioni imposte dal Governo per il contenimento della pandemia da Covid-19.

E' la richiesta delle federazioni sindacali di categoria Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs, Fnaarc, Usarci e Ugl, in una missiva trasmessa al Presidente del Consiglio Draghi e ai ministri dello Sviluppo Economico e del Lavoro Giorgetti e Orlando.

Nella nota congiunta le federazioni di categoria ripercorrono il calvario patito dall'intera categoria che ogni anno “intermedia più del 70% del Pil” italiano. Nel valutare positivamente il contributo a fondo perduto previsto dal recente Decreto Sostegni, “un passo in avanti rispetto ai provvedimenti del precedente Governo, con il superamento della logica dei Codici Ateco ed un raffronto sul fatturato in un arco temporale ben più ampio”, i sindacati esprimono forti perplessità sul requisito previsto dal Decreto Sostegni adottato per l'accesso al contributo a Fondo Perduto, ossia “l'applicazione di una percentuale sulla differenza tra la media mensile delle fatture emesse nel 2020 e nel 2019”, criterio che non solo “non fornisce un parametro reale sulla perdita subita” ma che ha utelriormente “penalizzato molti agenti di commercio e agenti in attività finanziaria che non hanno ricevuto alcun ristoro, nonostante le ingenti perdite di fatturato, perché non erano in grado di presentare i documenti idonei a dimostrarlo”.

In particolare Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs, Fnaarc, Usarci e Ugl chiedono di utilizzare, “per il calcolo della perdita subita, nell'eventualità dell'emanazione di un nuovo decreto con il sistema dei contributi a fondo perduto, la differenza tra la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2020 e la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2019”. Questo perché, spiegano nella nota congiunta, “il diritto alla provvigione sorge quando l'azienda per la quale lavora l'Agente di Commercio consegna o fattura al cliente il prodotto o il servizio fornito o, al più tardi, nel momento in cui il cliente paga la fornitura del prodotto o servizio” e “il pagamento di questa provvigione, però, per effetto delle previsioni del Codice Civile, non avviene nel momento stesso in cui la stessa matura” ma, nella maggioranza dei casi “in un mese successivo al trimestre, o al mese, di riferimento”. In taluni settori con vendite stagionali (abbigliamento, calzature ecc..), sottolineano, “le provvigioni vengono pagate anche con un anno di ritardo rispetto alla vendita”.

L'utilizzo del criterio proposto dai due sindacati, con il riferimento “alla differenza tra la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2020 e la media delle fatture emesse da luglio a dicembre 2019”, “renderebbe più semplice comprendere la reale perdita di fatturato subita dagli Agenti di Commercio e dagli Agenti in attività finanziaria e dai loro collaboratori”.

«Riteniamo importante che anche agli intermediatori commerciali e finanziari sia consentito l'accesso ai ristori come previsto per le altre categorie di lavoratori autonomi» ha dichiarato il segretario generale della Fisascat Cisl Davide Guarini sottolineando che «è essenziale che il calcolo di perdita del fatturato, funzionale alla quantificazione del sostegno economico, sia fatto sulle perdite reali registrate in questo drammatico ultimo anno». Il sindacalista, auspica «la convocazione di un incontro con le istituzioni per valutare il miglior percorso volto a rispondere adeguatamente alle istanze degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio, in attività finanziaria e dei collaboratori» e «il superamento della discriminazione subìta dalla categoria».

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