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Assegno temporaneo per i figli minori, l’accesso al sussidio previsto anche per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio

NewsPubblicato il 23 luglio 2021

Roma, 30 giugno 2021 – Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 lavoratori autonomi, partite Iva e disoccupati potranno chiedere l’“Assegno temporaneo per i figli minori”, che verrà erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Si tratta di una novità assoluta, introdotta dal Decreto Legge dell’8 giugno 2021 n°79, che si applica anche alla categoria degli Agenti e dei Rappresentanti di Commercio.

Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 50.000,00.

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo è determinato sulla base di una apposita tabella che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. Coloro che arrivano fino alla soglia minima di ISEE di € 7.000,00 avranno diritto a € 167,50 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei con uno o due figli, ed a € 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi. Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

La domanda di Assegno temporaneo può essere presentata presso le sedi del Patronato Inas Cisl https://www.inas.it/trova-sede/ dal 1° luglio 2021 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda. Per il calcolo gratuito dell’ISEE è possibile rivolgersi al Caf Cisl https://www.cafcisl.it/schede-11-prenota_appuntamento?gclid=CjwKCAjwrPCGBhALEiwAUl9X020HVOHB4Tv8vjGVdb61dl1TwyFWJqw-1J7KBzp6MEgWO6RBSHlnkBoC7uYQAvD_BwE.

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